Consegna in visione, consegna di copie o invio anche telematico di dati, informazioni e documenti amministrativi detenuti dalla Città metropolitana di Firenze. Sono compresi gli atti interni e quelli comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Sono escluse alcune categorie di atti previste dal Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato.
L’accesso avviene a seguito di richiesta informale, anche verbale, o di richiesta formale. La richiesta può essere presentata allo sportello dell'URP o all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti, via posta, via fax o tramite altri mezzi telematici, utilizzando il Modulo per la richiesta di accesso agli atti.
In caso di accesso documentale ai sensi della L. 241/90 il soggetto privato, anche portatore di interessi pubblici o diffusi, deve essere titolare di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
In caso di accesso civico chiunque può richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'Ente abbia omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi del "Decreto Trasparenza".
In caso di accesso generalizzato chiunque può chiedere di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'Ente, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del "Decreto Trasparenza".
Documento d'identità in corso di validità. In caso di accesso formale richiesta su apposito modello
Rimborso dei costi di riproduzione (v. tabella allegata). Il rilascio delle copie è gratuito fino a 4 facciate.
Il pagamento è preventivo al ritiro, con una delle seguenti modalità:
- versamento su conto corrente postale n° 30316509 intestato Città Metropolitana di Firenze causale rimborso costi accesso atti
- versamento su bonifico bancario UniCredit Spa - Filiale Vecchietti B - Via Vecchietti, 11 - 50123 Firenze
Intestazione: Città Metropolitana di Firenze via Cavour, 1 - causale rimborso costi accesso atti Conto n. 101176799 - IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799
Accesso informale: di norma nel giorno stesso della richiesta o nel primo giorno lavorativo successivo.
Accesso formale: 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell’Urp o dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Il termine è sospeso in caso di presenza di controinteressati che, informati, hanno 10 giorni di tempo per presentare opposizione.
In caso di atti in corso di formazione l’accesso potrà essere differito al momento del loro perfezionamento.
Sono previsti tre tipi di accesso:
– l’accesso documentale, disciplinato dal capo V della L. 241/1990 s.m.i., che consiste nel diritto di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, estranei al procedimento amministrativo, di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi, in ragione della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
– l’accesso civico, previsto dall’art. 5 comma 1 del "Decreto Trasparenza", che consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo ai sensi del "Decreto Trasparenza";
– l’accesso generalizzato, previsto dall’art. 5 comma 2 del "Decreto Trasparenza", che consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obblighi di pubblicazione ai sensi del "Decreto Trasparenza", nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del "Decreto Trasparenza".
L’istanza di accesso deve consentire di identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Solo per l’accesso “documentale” è richiesta motivazione.
L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ma qualsiasi modalità di presentazione della domanda (anche per fax o a mano) è ammissibile.
Presentazione della richiesta
all’ufficio che detiene i dati o i documenti
pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
v. la rubrica per gli indirizzi
all’Ufficio relazioni con il pubblico
pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
e-mail: urp@cittametropolitana.fi.it
via Cavour 7r, 50129 Firenze
Fax: 0552761276
Tel: 0552760241
In caso di accesso civico la richesta deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
e-mail: prevenzione.corruzione@cittametropolitana.fi.it
Via Ginori 10, 50123 Firenze
La competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso è attribuita all’ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti.
Il procedimento di accesso si deve concludere con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni, che decorrono dalla presentazione dell’istanza.
Testo Unico degli Enti Locali (Art. 10)
L. 241/90
dpr. 184/2006
"Decreto Trasparenza" - D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 successivamente modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97
Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato
Delibera della Giunta Provinciale n. 245 del 29/10/2008 (Rimborsi dei costi di ricerca e riproduzione per il rilascio di documenti amministrativi)
Avverso il diniego totale o parziale dell’accesso, il suo differimento, o la mancata risposta dell’Ente nel termine di legge, l’istante può attivare i rimedi giustiziali e giurisdizionali previsti dagli art. 14, 20 e 32 del Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato.
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