Autoscuole

Autoscuole

Ufficio: Ufficio Autoscuole e studi di consulenza automobilistici
Referente: Pieremilio Marra
Responsabile: Rita Dabizzi
Indirizzo: Via Ginori, 10 - 50123 Firenze
Tel: 0552760760
Fax: 0552760691
E-mail: pieremilio.marra@cittametropolitana.fi.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Descrizione

N.B: L'attività non può iniziare prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti

Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Città Metropolitana di Firenze. L'autoscuola svolge l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dalla Città Metropolitana di Firenze.

Requisiti del richiedente

I soggetti che intendono avviare un'attività di autoscuola devono obbligatoriamente garantire in capo al Titolare/Legale Rappresentante la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’attività di autoscuola.

Le persone fisiche o giuridiche possono presentare la segnalazione certifica di inizio attività. Il titolare o la società devono avere la proprietà, gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell’Ente;

La S.C.I.A. può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria ed istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

Se l'autorizzazione è richiesta da parte di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

Costi

Diritti di segreteria di € 50 più l'imposta di bollo di € 16,00. Il pagamento, da effettuare al momento della presentazione dell'istanza, deve essere fatto tramite PagoPa collegandosi al seguente link https://cittametropolitanafirenze.055055.it/autorizzazioni-pratiche-ex-motorizzazione

Informazioni

Le imprese individuali e le società che intendono svolgere l'attività di autoscuola dovranno dimostrare, come disposto dall'art. 2 del D.M. n. 317/1995, di avere adeguata capacità finanziaria mediante:

  •     attestazione di affidamento intestata all'impresa individuale/società, nelle varie forme tecniche, di un importo di euro 25.882,84 rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie (NO SOCIETA' ASSICURATIVE) con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50

oppure

  •     certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a euro 51.645,69.

Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso degli stessi requisiti richiesti per il titolare/amministratore/legale rappresentante, ad eccezione della capacità finanziaria

I locali dell'autoscuola, ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 317/1995, comprendono almeno:

  1.  un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto sopra indicato;
  2.  un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
  3.  servizi igienici composti da bagno e anti-bagno illuminati e areati.

L'altezza minima di tali locali devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio, occorre l'attestazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell'altezza minima dei locali e degli ambienti (aula di teoria e servizi igienici) a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola ed ai criteri di cui all'art. 3 del D.M. n. 317/1995.
Come previsto dall'art. 4 del D.M. n. 317/1995 l'arredo dell'aula d'insegnamento è costituita almeno dai seguenti elementi:

  • una cattedra od un tavolo per l'insegnante
  • una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all'articolo 5, comma 2;
  •  posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola

Materiali per le lezioni teoriche

Il materiale didattico elencato può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 317/1995 il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

  •     una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
  •     un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
  •     tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
  •     tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
  •     tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
  •     pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
  •     una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
  •     un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata; una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
  •     una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
  •     elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio

Gli insegnanti e gli istruttori possono essere inseriti nell'organico di una autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica se in possesso dei seguenti requisiti:

    Per gli insegnanti di teoria:
        - possesso dell'attestato di insegnante di teoria
        - assolvimento dell'obbligo di formazione periodica biennale di cui all'art. 4 del D. M. n. 17/2011 e s.m.i.
    Per gli istruttori di guida:
        - possesso dell'attestato di istruttore di guida
        - assolvimento dell'obbligo di formazione periodica biennale di cui all'art. 4 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i

Ultimo aggiornamento: Venerdì, 05 Gennaio 2024

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