N.B: L'attività non può iniziare prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti
Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Città Metropolitana di Firenze. L'autoscuola svolge l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dalla Città Metropolitana di Firenze.
I soggetti che intendono avviare un'attività di autoscuola devono obbligatoriamente garantire in capo al Titolare/Legale Rappresentante la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’attività di autoscuola.
Le persone fisiche o giuridiche possono presentare la segnalazione certifica di inizio attività. Il titolare o la società devono avere la proprietà, gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell’Ente;
La S.C.I.A. può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria ed istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
Se l'autorizzazione è richiesta da parte di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.
Diritti di segreteria di € 50 più l'imposta di bollo di € 16,00. Il pagamento, da effettuare al momento della presentazione dell'istanza, deve essere fatto tramite PagoPa collegandosi al seguente link https://cittametropolitanafirenze.055055.it/autorizzazioni-pratiche-ex-motorizzazione
Le imprese individuali e le società che intendono svolgere l'attività di autoscuola dovranno dimostrare, come disposto dall'art. 2 del D.M. n. 317/1995, di avere adeguata capacità finanziaria mediante:
oppure
Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso degli stessi requisiti richiesti per il titolare/amministratore/legale rappresentante, ad eccezione della capacità finanziaria
I locali dell'autoscuola, ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 317/1995, comprendono almeno:
L'altezza minima di tali locali devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio, occorre l'attestazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell'altezza minima dei locali e degli ambienti (aula di teoria e servizi igienici) a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola ed ai criteri di cui all'art. 3 del D.M. n. 317/1995.
Come previsto dall'art. 4 del D.M. n. 317/1995 l'arredo dell'aula d'insegnamento è costituita almeno dai seguenti elementi:
Materiali per le lezioni teoriche
Il materiale didattico elencato può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 317/1995 il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
Gli insegnanti e gli istruttori possono essere inseriti nell'organico di una autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica se in possesso dei seguenti requisiti:
Per gli insegnanti di teoria:
- possesso dell'attestato di insegnante di teoria
- assolvimento dell'obbligo di formazione periodica biennale di cui all'art. 4 del D. M. n. 17/2011 e s.m.i.
Per gli istruttori di guida:
- possesso dell'attestato di istruttore di guida
- assolvimento dell'obbligo di formazione periodica biennale di cui all'art. 4 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i
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