Dal 23 novembre 2021 è diventato operativo il RUNTS (= Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito dal Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore"): pertanto da quella data è possibile essere iscritti anche ETS (= Enti del Terzo Settore generici).
Ai sensi della LRT n. 53 del 28/12/2021, la Città Metropolitana di Firenze svolge l’istruttoria per iscrizioni/cancellazioni al/dal RUNTS degli ETS (= Enti del Terzo Settore), nonché la verifica periodica (revisione triennale, ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legislativo117/2017) di permanenza dei requisiti.
Gli ETS Enti del Terzo Settore possono iscriversi solamente al nuovo Registro RUNTS. Le richieste per l’iscrizione al RUNTS si avviano solo per il tramite della piattaforma ministeriale https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
Si ricorda che per poter accedere alla piattaforma RUNTS, gli ETS Enti del Terzo Settore devono utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 del Legale Rappresentante, o la sua CIE Carta d’Identità Elettronica.
Si ricorda, inoltre, di attivare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC- intestato all’Associazione (es. info@pec.nomeassociazione.it)
È necessario che il Legale Rappresentante disponga di Firma Digitale.
Possono chiedere l'iscrizione al RUNTS nella SEZIONE ETS gli Enti del Terzo Settore che rispettano i requisiti previsti dal Decreto legislativo 117/2017.
Documentazione da allegare non superiore agli 8 megabyte per file:
• Atto Costitutivo in formato pdf/a redatto ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017;
• Statuto in formato pdf/a redatto ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
• Bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 (per le Associazioni costituite prima dell’anno di presentazione della domanda di iscrizione al Runts).
Ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo 117/2017, l'Ufficio competente verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal "Codice del Terzo Settore" per la costituzione dell'Ente quale ETS (= Ente del Terzo Settore), nonché per la sua iscrizione nella Sezione richiesta.
L'Ufficio territoriale del RUNTS (nel nostro caso la Regione Toscana e la Città Metropolitana che fa l'istruttoria) entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
• iscrivere l'ente
• rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato
• invitare l'ente a completare o rettificare la domanda o ad integrare la documentazione: in questi casi l'iter viene sospeso.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata o dalla presentazione delle integrazioni, la domanda di iscrizione si intende accolta.
Gli Atti di iscrizione/cancellazione sono inviati via PEC all'Associazione dalla Regione Toscana.
Le richieste per l’iscrizione al RUNTS si avviano solo per il tramite della piattaforma ministeriale https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
Ai sensi dell’art. 51 del Decreto legislativo 117/2017 con cadenza triennale, gli Uffici territoriali del RUNTS provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.
• Decreto Legislativo 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”) pubblicato in G.U. il 02/08/2017
• Decreto Ministeriale n. 106 del 15/9/2020 sul funzionamento del RUNTS
• Decreto Direttoriale n. 561 del 26/10/2021 con il quale è stata individuata la data di attivazione del RUNTS
• LRT n. 53 del 28/12/2021 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana”
Ai sensi dell’art. 47, comma 6, del Decreto Legislativo 117/2017, avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
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