L’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS è partita il 23 novembre 2021. Da questa data è iniziato il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati obbligatori delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) già iscritte al preesistente Registro Regionale delle ODV (Legge 266/91, LRT 28/1993).
Infatti per le ODV già iscritte al vecchio Registro Regionale è stata effettuata la trasmigrazione automatica. Una volta iscritte nel RUNTS le ODV devono provvedere agli aggiornamenti direttamente — con o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 del Legale Rappresentante, o con la sua CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Dal 23 novembre 2021 è diventato operativo il RUNTS (=Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito dal Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore"): pertanto da quella data non possono essere richieste nuove iscrizioni ai vecchi Registri Regionali delle ODV (Legge 266/91, LRT 28/1993).
Le Associazioni possono iscriversi solamente al nuovo Registro RUNTS. Le richieste per l’iscrizione al RUNTS si avviano solo per il tramite della piattaforma ministeriale https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
Si ricorda che per poter accedere alla piattaforma RUNTS, gli ETS Enti del Terzo Settore devono utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 del Legale Rappresentante, o la sua CIE Carta d’Identità Elettronica.
Si ricorda, inoltre, di attivare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC- intestato all’Associazione (es. info@pec.nomeassociazione.it)
È necessario che il Legale Rappresentante disponga di Firma Digitale.
Possono chiedere l'iscrizione al RUNTS nella SEZIONE delle ODV, le Organizzazioni di Volontariato che, se costituite dopo il 3 agosto 2017, abbiano un numero di soci fondatori non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV. Possono far parte anche altri Enti del Terzo Settore a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle ODV. Le condizioni di cui sopra valgono anche per le ODV costituite prima del 3 agosto 2017 che, infatti, al momento di presentazione della domanda al RUNTS devono avere come Soci almeno 7 persone fisiche o 3 ODV. In ogni caso, le Organizzazioni di Volontariato che chiedono l'iscrizione al RUNTS devono avere i requisiti previsti dal Decreto legislativo 117/2017, in particolare dagli art. 32, 33 e 34.
Documentazione da allegare non superiore agli 8 megabyte per file:
• Atto Costitutivo in formato pdf/a redatto ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017
• Statuto in formato pdf/a redatto ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate
• Bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 (per le Associazioni costituite prima dell’anno di presentazione della domanda di iscrizione al Runts).
Ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo 117/2017, l'Ufficio competente verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal "Codice del Terzo Settore" per la costituzione dell'Ente quale ETS (= Ente del Terzo Settore), nonché per la sua iscrizione nella Sezione richiesta.
L'Ufficio territoriale del RUNTS (nel nostro caso la Regione Toscana e la Città Metropolitana che fa l'istruttoria) entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
• iscrivere l'ente
• rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato
• invitare l'ente a completare o rettificare la domanda o ad integrare la documentazione: in questi casi l'iter viene sospeso.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata o dalla presentazione delle integrazioni, la domanda di iscrizione si intende accolta.
Gli Atti di iscrizione/cancellazione sono inviati via PEC all'Associazione dalla Regione Toscana.
Le richieste per l’iscrizione al RUNTS si avviano solo per il tramite della piattaforma ministeriale https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
Ai sensi dell’art. 51 del Decreto legislativo 117/2017 con cadenza triennale, gli Uffici territoriali del RUNTS provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.
• Decreto Legislativo 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”) pubblicato in G.U. il 02/08/2017 Decreto Ministeriale n. 106 del 15/9/2020 sul funzionamento del RUNTS
• Decreto Direttoriale n. 561 del 26/10/2021 con il quale è stata individuata la data di attivazione del RUNTS
• LRT n. 53 del 28/12/2021 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana”
Ai sensi dell’art. 47, comma 6, del Decreto Legislativo 117/2017, avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
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