Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono Associazioni senza scopo di lucro (cioè non-profit) che svolgono attività di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi, nei seguenti settori: Ambientale-Turistico, Culturale-Educativo e di Ricerca etica e spirituale, Sanitario, Sociale, Socio-Sanitario, Sportivo-Ricreativo, Tutela dei Diritti. La Legge Regionale 42/2002 ha istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, che è articolato in Sezioni provinciali: la Città Metropolitana di Firenze ha la tenuta della Sezione che era di competenza della Provincia di Firenze. L'iscrizione al Registro è condizione per: convenzioni con Enti Pubblici e assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà pubblica. Infine, è un requisito per richiedere all'Agenzia delle Entrate di essere inseriti negli elenchi del 5 per mille. L'iscrizione a questo Registro NON vale invece ad ottenere la qualifica di "Onlus" per la quale bisogna rivolgersi all'Agenzia delle Entrate
Ai sensi della LRT 21/2016, art.14 comma 1, le Associazioni presentano la domanda di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - Sezione Città Metropolitana di Firenze - tramite il Comune nel cui territorio esse hanno sede legale. Ai sensi del comma 2, della citata legge, il Comune in questione, entro 3 giorni dal ricevimento della domanda , la trasmette, tramite PEC , alla Città metropolitana all'indirizzo cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it . Il modulo per presentare domanda di iscrizione al Registro è scaricabile da questo sito.
Possono iscriversi al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nella Sezione della Città Metropolitana di Firenze:
1) le Associazioni che hanno sede legale nel territorio della Città Metropolitana, e sono costituite da almeno un anno mediante atto scritto (con data ufficialmente accertabile);
2) le strutture territoriali di Associazioni nazionali, già iscritte al Registro Nazionale delle APS, ai sensi della L. 383/2000, e che nel territorio della Città Metropolitana hanno una sede operativa attiva da almeno un anno.
Le Associazioni che chiedono l'iscrizione al Registro devono presentare uno Statuto conforme alla L.R.T 42/2002, e in particolare agli artt. 5, 6 e 7.
Non possono invece essere iscritte a questo Registro le Associazioni di Volontariato. Non sono considerate Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati e quelle che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
Alla domanda va allegato: Atto Costitutivo (con data ufficialmente accertabile), Statuto, elenco delle Cariche Sociali vigenti, curriculum e relazione sulle attività svolte dall'Associazione, copia del documento di identità del Presidente e, solo per le Sedi operative di Associazioni Nazionali, copia del Decreto di Iscrizione dell’Associazione al Registro Nazionale delle APS.
L'Ufficio, entro 60gg. dal ricevimento della domanda, valuta la conformità alla legge dello Statuto e la completezza della documentazione presentata dall'Associazione. Dopodiché può procedere all’iscrizione, o richiedere eventuali modifiche/integrazioni (in tal caso l’iter viene sospeso fino alla consegna dei documenti richiesti), oppure procedere a un atto motivato di diniego dell’iscrizione.
60 gg. se l'iter non è sospeso per integrare la documentazione.
Gli Atti di iscrizione/cancellazione sono inviati via mail all'Associazione e via PEC alla Regione Toscana e al Comune dove ha sede legale l'Associazione.
Nell'Atto di iscrizione al Registro è indicato un solo settore di attività, quello prevalente
LEGGE RT 42/02 del 9 dicembre 2002 - Disciplina delle Associazioni di promozione sociale.
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/525846/LR+9+dicembre+2002_n42.pdf
REGOLAMENTO CITTA' METROPOLITANA Delibera Consiliare n. 25 del 9 marzo 2017 - Modalità di gestione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - Articolazione Città Metropolitana di Firenze.
LEGGE 383/00 del 7 dicembre 2000 - Disciplina delle Associazioni di promozione sociale.
Contro l’Atto di diniego all’iscrizione o contro l’Atto di cancellazione dal Registro si può presentare ricorso in via amministrativa, entro 30 gg. dal ricevimento dell’Atto, al Dirigente responsabile della tenuta del Registro
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