Registro Regionale Cooperative e Consorzi Sociali

Registro Regionale Cooperative e Consorzi Sociali

Ufficio: Politiche Sociali
Referente: Gianna Rodi, Jlenia Bellandi, Erica Schiavoncini, Monica Passaponti
Responsabile: Dott.ssa Lara Fantoni
Indirizzo: Via Mercadante, 42
Tel: 0552760524, 0552760065, 0552760525, 0552760717
E-mail: terzosettoret@cittametropolitana.fi.it - PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
Orario di apertura: Si consiglia di prendere un appuntamento telefonicamente

Descrizione

Ai sensi della L. 381/1991 e della L.R.T. 58/2018 le Cooperative Sociali e Consorzi sono organismi senza scopo di lucro che perseguono l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi e socio sanitari e di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La L.R.T. 58/2018 (“Norme per la Cooperazione sociale in Toscana”) disciplina l'Albo Regionale delle Cooperative e Consorzi Sociali, che rimane operativo in quanto il Decreto Legislativo 117/2017 che ha istituito il RUNTS (= Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) non ha modificato la Legge 381/1991 istitutiva dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.
L’Albo è articolato per Province ed è tenuto dai Comuni capoluogo di provincia e dalla Città Metropolitana di Firenze.
L'Albo è suddiviso in tre sezioni A, B. C. L’art. 6 della LRT 58/2018 prevede anche l’iscrizione contemporanea nelle sezioni A e B.
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con Enti Pubblici.

Modalità di richiesta

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, va presentata al Comune dove si trova la sede legale della Cooperativa o del Consorzio.
Ai sensi del comma 7, il Comune, entro 3 gg. dal ricevimento della domanda, la trasmette via PEC alla Città Metropolitana di Firenze.
La Modulistica può essere scaricata da questo sito.

Requisiti del richiedente

Possono chiedere l'iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative e Consorzi Sociali, le Cooperative che rientrano nei parametri della Legge 381/91 e della LRT 58/2018, facenti parte di una delle tre sezioni previste dalla normativa regionale medesima: sezione A, sezione B, sezione C.
Le Cooperative devono garantire la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente per il settore di appartenenza.

Per quanto riguarda i soci volontari (se previsti dallo Statuto): 
    • non possono superare il 50% dei Soci totali; 
    • le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti;
    • le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio.

Le Cooperative Sociali della Sezione “A”:
gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
    • per l’iscrizione è richiesta l’effettiva autonomia tecnica, organizzativa e di bilancio, il possesso da parte di soci lavoratori e dipendenti dei titoli di studio e attestati professionali per svolgere le mansioni loro assegnate;
    • per potersi iscrivere occorre che siano trascorsi almeno sei mesi dalla costituzione della cooperativa;

Le Cooperative Sociali della Sezione “B”:
    • possono gestire attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi, purché finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
    • si richiede la presenza idonea in quanto a numero e professionalità di soci lavoratori, volontari e dipendenti al fine di un corretto inserimento delle persone svantaggiate;
    • le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa;
    • la Cooperativa dispone di una certificazione rilasciata dalla autorità competente, attestante, per ognuna delle persone svantaggiate inserite, la situazione di svantaggio ed il periodo di presunta durata di tale situazione.

Le Cooperative Sociali della sezione “C”:
    • sono i Consorzi di Cooperative sociali che almeno per il 70% devono essere iscritte all’Albo regionale e che siano in possesso dei requisiti citati i n precedenza.

Iscrizione contemporanea nelle Sezioni “A” e “B” (art. 6). 
Nel caso in cui la Cooperativa sociale manifesti la volontà di iscriversi sia alla sezione A che alla B dovrà presentare:
    • due domande distinte;
    • autocertificazione riportante il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e di tipo B;
    • autocertificazione attestante che l'organizzazione amministrativa della cooperativa permette la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate.

Lo Statuto deve contenere espressamente gli elementi previsti dalla L. 381/1991 e dalla L.R.T. 58/2018.

Documentazione da presentare

    • Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto vigente;
    • Copia dell'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (Decreto 23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive) prima sezione (Cooperative a mutualità prevalente);
    • Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in data non anteriore a tre mesi;
    • Copia dell'ultimo bilancio approvato con nota integrativa e relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
    • Autocertificazione Antimafia del Legale Rappresentante (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, artt. 46, 47, DPR 28.12.2000 n. 445 (ALLEGATO A);
    • Copia di un documento d'identità, chiara e leggibile, della/del Legale Rappresentante.

Inoltre, per l'iscrizione alla SEZIONE “A”, allegare anche:
    • Relazione sulle attività svolte e quelle in programma, che contenga l'indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza dei requisiti di effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica.
    • In caso di Cooperativa non ancora attiva, la Relazione sulle attività è sostituita con - “un dettagliato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che si intende utilizzare” (art. 7, comma 4 della LRT 87/1997);

Inoltre, per l'iscrizione alla SEZIONE “B”, allegare anche:
    • Relazione sulle attività svolte e quelle in programma, che illustri le modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento, con l'indicazione del possesso o meno della loro qualità di Socio.

Inoltre, per l'iscrizione alla SEZIONE “C”, allegare anche:
    • Elenco delle Cooperative sociali che fanno parte del Consorzio, loro numero, atto e data di iscrizione all'Albo regionale;
    • Relazione sulle attività svolte e quelle in programma, che contenga l'indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza dei requisiti di effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica.

Iter procedura

L'Ufficio, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa, procede all'iscrizione nella Sezione Provinciale del Registro Regionale, indicandone il settore (A,B, C).
Se non sussistano i requisiti, sempre entro 60 gg., la Città Metropolitana procede all'atto motivato di diniego, oppure può richiedere rettifiche e/o integrazioni alla documentazione presentata: in tal caso l'iter viene prorogato per ulteriori 60 gg.

Tempi

60 gg. se l'iter non è sospeso per integrare la documentazione.

Modalità di fruizione

Gli Atti di iscrizione/modifica/cancellazione sono inviati per PEC alla Cooperativa/Consorzio.
Vengono inoltre inviati all’ Ufficio Territoriale del Lavoro, alla Regione Toscana e alla Camera di Commercio.
L’Atto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Informazioni

Le Convenzioni con Enti Pubblici potranno essere stipulate per la sezione indicata nell’Atto d’iscrizione.
 

Avvertenze

Per mantenere l'iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, vi è l'obbligo di inviare alla Città Metropolitana, entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione nel Registro delle Imprese, gli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo.
Ogni Cooperativa deve comunicare alla Città Metropolitana la perdita dei requisiti previsti dalla L.381/91 e dalla L.R.T 58/2018, in base ai quali è stata disposta l’iscrizione all’Albo Regionale.

REVISIONE
Entro il 30 settembre le cooperative iscritte entro il 31 dicembre precedente, hanno l'obbligo di procedere alla revisione relativa al precedente anno solare.
Le Cooperative inadempienti sono CANCELLATE d’ufficio dall’Albo.
La cancellazione dall’Albo comporta per gli enti pubblici operanti nel territorio regionale l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Documentazione necessaria:

    • Modulo per revisione annuale dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi
    • Relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare
    • Elenco delle convenzioni in essere
    • Specificando l'Ente committente, l'oggetto e la durata della convenzione e un breve commento sull'andamento
    • Elenco dei soci lavoratori e dipendenti non soci
    • Autocertificazione antimafia del legale rappresentante
    • Per le cooperative di tipo "B” la relazione sui risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite al lavoro

VINCOLI
Le cooperative che richiedono l’iscrizione devono:
    • essere costituite da almeno 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione
    • essere regolate da statuti che attestano esplicitamente l’assenza di fini di lucro
    • avere nella denominazione sociale l’indicazione di “cooperativa sociale”
    • prevedere finalità solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità;
    • esercitare esclusivamente le attività dei tipi: “A”, “B” o “miste (A + B)"
    • aver previsto espressamente tutti i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente
    • divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
    • divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi
    • divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori
    • obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
I requisiti generali necessari per costituire una cooperativa sociale sono:
    • forma giuridica: società cooperativa
    • disciplina giuridica: norme sulle S.p.A. (società per Azioni) o norme sulle SRL (Società a responsabilità Limitata)
    • numero minino associati: 3 persone fisiche (modello SRL)
    • scopo: mutualistico
    • mutualità: prevalente di diritto, se vengono rispettate le norme di cui alla L. n. 381/1991
    • denominazione: deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.
    • tipologie di soci: lavoratori (cooperatori), volontari, finanziatori, sovventori, utenti.
Se vengono utilizzati soci volontari (nella misura massima del 50% dei soci), questi devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è corrisposto loro soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 


 

Normativa di riferimento

    • Legge 8 novembre 1991, n.381 "Disciplina delle cooperative sociali"
    • L.R.T. 58 del 31 ottobre 2018 “Norme per la Cooperazione sociale in Toscana”
    • L.R. 1 marzo 2016 n.21 "Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore"
    • Articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. n. 112/2017 e ss.mm “Attività di impresa di interesse generale delle imprese sociali”
    • D. Lgs. 3 luglio 2017, n.112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”
    • D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
 

Reclami ricorsi opposizioni

Contro l'Atto di diniego all'iscrizione o contro l'Atto di cancellazione dall’Albo si può presentare ricorso in via amministrativa, entro 30 gg. dal ricevimento dell'Atto, al Dirigente responsabile della tenuta dell’Albo.
 

Ultimo aggiornamento: Mercoledì, 03 Settembre 2025

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