Ai sensi della L. 381/1991 e della L.R.T. 58/2018 le Cooperative Sociali e Consorzi sono organismi senza scopo di lucro che perseguono l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi e socio sanitari e di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La L.R.T. 58/2018 (“Norme per la Cooperazione sociale in Toscana”) disciplina l'Albo Regionale delle Cooperative e Consorzi Sociali, istituito a suo tempo dalla LRT 87/1997, che rimane operativo in quanto il Decreto Legislativo 117/2017 che ha istituito il RUNTS (= Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) non ha modificato la Legge 381/1991 istitutiva dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della LRT 58/2018, l’Albo è articolato per province ed è tenuto dai Comuni capoluogo di provincia e dalla Città Metropolitana (ex Provincia) di Firenze.
L'Albo è suddiviso in tre sezioni A, B. C. L’art. 6 della LRT 58/2018 prevede anche l’iscrizione contemporanea nelle sezioni A e B.
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con Enti Pubblici (art. 3, comma 3, LRT 58/2018.
Ai sensi della LRT 58/2018, art. 8, comma 1, la domanda di iscrizione va presentata al Comune dove si trova la sede legale della Cooperativa o del Consorzio.
Ai sensi del comma 7, il Comune, entro 3 gg. dal ricevimento della domanda, la trasmette via PEC alla CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE.
La Modulistica può essere scaricata da questo sito.
Possono chiedere l'iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative e Consorzi Sociali, le Cooperative che rientrano nei parametri della Legge 381/91 e della LRT 58/2018, facenti parte di una delle tre sezioni previste dalla normativa regionale medesima: sezione A, sezione B, sezione C.
Le Cooperative devono garantire la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente per il settore di appartenenza. Inoltre, per quanto riguarda i soci volontari (se previsti dallo Statuto) devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2, Legge n. 381/1991: i Soci volontari non possono superare il 50% dei Soci totali (comma 2); le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio (comma 5).
Le Cooperative Sociali della Sezione “A” gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi.
Per l’iscrizione è richiesta l’effettiva autonomia tecnica, organizzativa e di bilancio, il possesso da parte di soci lavoratori e dipendenti dei titoli di studio e attestati professionali per svolgere le mansioni loro assegnate.
Per potersi iscrivere occorre che siano trascorsi almeno sei mesi dalla costituzione della cooperativa (artt. 3 e 4 LRT 58/2018).
Le Cooperative Sociali della Sezione “B” possono gestire attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi, purché finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Si richiede la presenza idonea in quanto a numero e professionalità di soci lavoratori, volontari e dipendenti al fine di un corretto inserimento delle persone svantaggiate.
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.
La Cooperativa dispone di una certificazione rilasciata dalla autorità competente, attestante, per ognuna delle persone svantaggiate inserite, la situazione di svantaggio ed il periodo di presunta durata di tale situazione. (artt. 3 e 5 LRT 58/2018).
Le Cooperative Sociali della sezione “C”sono i Consorzi di Cooperative sociali che almeno per il 70% devono essere iscritte all’Albo regionale e che siano in possesso dei requisiti citati i n precedenza.
Lo Statuto deve contenere espressamente gli elementi previsti dalla L. 381/1991 e dalla L.R.T. 58/2018 (artt. 3 e 7 LRT 58/2018).
Iscrizione contemporanea nelle Sezioni “A” e “B” art. 6
Nel caso in cui la Cooperativa sociale manifesti la volontà di iscriversi sia alla sezione A che alla B dovrà presentare due domande distinte e presentare autocertificazione riportante il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e di tipo B e autocertificazione attestante che l'organizzazione amministrativa della cooperativa permette la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. (art. 6 LRT 58/2018)
1) Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto vigente;
2) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)competente con data non anteriore a tre mesi;
3) Copia dell'ultimo bilancio approvato con nota integrativa e relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile;
4) Autocertificazione Antimafia del Legale Rappresentante (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, artt. 46, 47, DPR 28.12.2000 n. 445 (ALLEGATO A);
5) Copia di un documento d'identità, chiara e leggibile, della/del Legale Rappresentante.
Inoltre, per l'iscrizione alla SEZIONE “A”, allegare anche (art. 8, c. 3, LRT 58/2018) :
6.a) Relazione sull'autonomia tecnica, organizzativa ed economica della cooperativa sociale in relazione all'attività da svolgere e all'attività svolta nell'anno precedente
7.a) In caso di Cooperativa non ancora attiva, la Relazione sulle attività e sostituita con
- “un progetto sull'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale
che si intende utilizzare” (art. 8, comma 4, LRT 58/2018);
Inoltre, per l'iscrizione alla SEZIONE “B”, allegare anche (art. 8, c. 5, LRT 58/2018) :
6.b) una relazione riguardante :
- l'autonomia tecnica, organizzativa ed economica della cooperativa sociale in relazione all'attività da svolgere e all'attività svolta nell'anno precedente, alle modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento;
- con l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della Legge 381/1991.
Inoltre, per l'iscrizione alla SEZIONE “C”, allegare anche art. 8, c. 6, LRT 58/2018) :
6.c) Elenco delle Cooperative sociali che fanno parte del Consorzio e, per il 70% iscritto all'Albo Regionale, indicare anche numero, atto e data di iscrizione a detto Albo.
7.c) Relazione sulle attività svolte e quelle in programma, che contenga l'indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza dei requisiti di effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica.
L'Ufficio, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa, procede all'iscrizione nella Sezione Provinciale del Registro Regionale, indicandone il settore (A,B, C).
Se non sussistano i requisiti, sempre entro 60 gg., la Città Metropolitana procede all'atto motivato di diniego, oppure può richiedere rettifiche e/o integrazioni alla documentazione presentata: in tal caso l'iter viene prorogato per ulteriori 60 gg
60 gg. se l'iter non è sospeso per integrare la documentazione.
Gli Atti di iscrizione/modifica/cancellazione sono inviati per PEC alla Cooperativa/Consorzio.
Vengono inoltre inviati all’ Ufficio Territoriale del Lavoro, alla Regione Toscana e alla Camera di Commercio.
L’Atto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le Convenzioni con Enti Pubblici potranno essere stipulate per la sezione indicata nell’Atto d’iscrizione.
Per mantenere l'iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, vi è l'obbligo di inviare alla Città Metropolitana, entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione nel Registro delle Imprese, gli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo.
Ogni Cooperativa deve comunicare alla Città Metropolitana la perdita dei requisiti previsti dalla L.381/91 e dalla L.R.T 58/2018, in base ai quali è stata disposta l’iscrizione all’Albo Regionale.
Entro il 30 settembre le cooperative iscritte entro il 31 dicembre precedente, hanno l'obbligo di procedere alla revisione relativa al precedente anno solare.
Le Cooperative inadempienti sono CANCELLATE d’ufficio dall’Albo.
La cancellazione dall’Albo comporta per gli enti pubblici operanti nel territorio regionale l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
LEGGE del 8 novembre 1991 n. 381 – Disciplina delle Cooperative Sociali
LEGGE RT del 31 ottobre 2018 n. 58 – Norme per la Cooperazione Sociale in Toscana
Contro l'Atto di diniego all'iscrizione o contro l'Atto di cancellazione dall’Albo si può presentare ricorso in via amministrativa, entro 30 gg. dal ricevimento dell'Atto, al Dirigente responsabile della tenuta dell’Albo.
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