Per un intervento di manutenzione programmata il sistema di intermediazione pagoPA non sarà disponibile il giorno martedì 28/03/2023 a partire dalle ore 21:00 fino alle ore 00:00 del 29/03/2023.
Ci scusiamo per il disagio.
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Ai sensi della L. 381/1991 e L.R.T. 87/1997 le Coooperative e Consorzi sociali sono organismi senza scopo di lucro che perseguono l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi e socio sanitari e di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La L.R.T. 87/1997 ha istituito l'Albo Regionale delle Cooperative e Consorzi Sociali , articolato per Province. L'Albo è suddiviso in tre sezioni A, B. C. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con Enti Pubblici.
Ai sensi della LRT21/2016, art.9, comma 1, le Cooperative Sociali presentano la domanda di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e Consorzi - Sezione Città Metropolitana di Firenze - tramite il Comune nel cui territorio esse hanno sede legale. Ai sensi del comma 2, il Comune in questione, entro 3 giorni dal riceviemento della domanda, la trasmette via PEC alla Città Metropolitana all'indirizzo cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
La modulistica può essere scaricata da questo sito.
Possono chiedere l'iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative e Consorzi Sociali, le Cooperative che rientrano nei parametri della Legge 381/91 e della LRT 87/97, facenti parte di una delle tre sezioni previste dalla normativa regionale medesima: sezione A, sezione B, sezione C
Le Cooperative Sociali della Sezione A gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, per l’iscrizione è richiesta l’effettiva autonomia tecnica, organizzativa e di bilancio, il possesso da parte di soci lavoratori e dipendenti dei titoli di studio e attestati professionali per svolgere le mansioni loro assegnate. Per potersi iscrivere occorre che siano trascorsi almeno sei mesi dalla costituzione della cooperativa.
Le Cooperative Sociali della Sezione B possono gestire attività produttive , commerciali e di servizi di vario tipo, purché finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Si richiede la presenza idonea in quanto a numero e professionalità di soci lavoratori, volontari e dipendenti al fine di un corretto inserimento delle persone svantaggiate. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.
Le Cooperative Sociali della sezione C sono i Consorzi di Cooperative che almeno per il 70% devono essere iscritte all’Albo regionale e che siano in possesso dei requisiti citati i n precedenza.
Lo Statuto deve contenere espressamente gli elementi previsti dalla L. 381/1991 e dalla L.R.T. 87/1997.
Alla domanda va allegato:
Inoltre va allegato a seconda della sezione in cui si chiede l’iscrizione:
Per le Cooperative della Sezione A:
1. Dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso da parte dei lavoratori, dei soci o dei dipendenti, dei titoli di studio e degli attestati professionali idonei ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente.
2. Una relazione sulle attività svolte e su quelle in programma, per la valutazione dell'effettiva autonomia tecnica ed organizzativa.
Per le Cooperative della Sezione B:
1. Dichiarazione del legale rappresentante, attestante che le persone svantaggiate inserite o da inserire al lavoro, sia in misura non inferiore al 30% dei lavoratori della cooperativa.
2. Dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso della certificazione, rilasciata dall'autorità competente, per ogni soggetto svantaggiato, relativa alla situazione di svantaggio.
3. Relazione sull'attività svolta e quella in programma, con indicate le modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate.
Per le Cooperative della Sezione C (Consorzi):
1. Dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti la composizione del Consorzio con almeno il 70% di Cooperative Sociali aventi i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale sulle cooperative sociali e siano iscritte in una delle sezioni suddette.
2. Relazione sull'attività svolta e su quella in programma.
L'Ufficio, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa, procede all'iscrizione nella Sezione Provinciale del Registro Regionale, indicandone il settore (A,B, C).
Se non sussistano i requisiti, sempre entro 60 gg., la Città Metropolitana procede all'atto motivato di diniego, oppure può richiedere rettifiche e/o integrazioni alla documentazione presentata: in tal caso l'iter viene prorogato per ulteriori 60 gg
60 gg. se l'iter non è sospeso per integrare la documentazione.
Gli Atti di iscrizione/modifica/cancellazione sono inviati per PEC alla Cooperativa/Consorzio.Vengono inoltre inviati all’ Ufficio Territoriale del Lavoro, alla Regione Toscana e alla Camera di Commercio. L’ Atto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, e inserito nelle pagine della Provincia: www.retenoprofit.it/cooperative/
Nell'Atto di iscrizione al Registro è indicato la sezione di attività prevalente , richiesta dalla Cooperativa.
Le Convenzioni con Enti Pubblici potranno essere stipulate per la sezione indicata nell’Atto d’iscrizione.
Per mantenere l'iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali , vi è l'obbligo di inviare alla Città Metropolitana , entro trenta giorni dall’avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo.
Ogni Cooperativa deve comunicare alla Città Metropolitana la perdita dei requisiti previsti dalla L.381/91 e dalla L.R.T- 87/97, in base ai quali è stata disposta l’iscrizione all’Albo Regionale.
Entro il 30 settembre le cooperative iscritte entro il 31 dicembre precedente, hanno l'obbligo di procedere alla revisione relativa al precedente anno solare.
Le Cooperative inadempienti sono CANCELLATE d’ufficio dall’Albo.
La cancellazione dall’Albo comporta per gli enti pubblici operanti nel territorio regionale l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
LEGGE del 8 novembre 1991 n. 381 – Disciplina delle Cooperative Sociali
LEGGE RT del 24 novembre 1997 n. 87 – Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale.
Contro l'Atto di diniego all'iscrizione o contro l'Atto di cancellazione dall’Albo si può presentare ricorso in via amministrativa, entro 30 gg. dal ricevimento dell'Atto, al Dirigente responsabile della tenuta dell’Albo.
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