Sistema provinciale di protezione civile

Sistema provinciale di protezione civile

Ufficio: Protezione Civile
Referente: Leonardo Ermini
Indirizzo: Via dell'Olmatello, 25 - 50100 Firenze
Tel: 0552760650-653
Fax: 0552761252 Uffici Amministrativi
E-mail: protezionecivile@cittametropolitana.fi.it

Descrizione

La Città Metropolitana partecipa alla organizzazione e all'attuazione delle attività del servizio nazionale di protezione civile, predispone piani provinciali di emergenza.

Requisiti del richiedente

    

Informazioni

Attività della Città Metropolitana in materia di Protezione Civile:

art.13 L.225/92
Sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L.142/90 le Province e le Città Metropolitane partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività del servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali.
Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.
 
art.108 dlgs112/98
Sono attribuite alle province le funzioni relative:
- all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.
 
art.9 L.R.T 67/2003
La Città Metropolitana esercita le seguenti funzioni:
- adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto alle attività di competenza dei comuni assumendo a tal fine il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio provinciale e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza d’intervento;
- provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto dal regolamento.

Normativa di riferimento

L.225/92
dlgs112/98
L.R.T 67/2003

La recente evoluzione dell'ordinamento giuridico, in relazione al riconoscimento dei diritti umani e del diritto all'ambiente, implica il riconoscimento del diritto alla protezione civilecome diritto fondamentale della persona.

Nell'art 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come individuo sia come collettività, va fatto rientrare non solo il diritto alla integrità della vita, quale diritto inviolabile dell'uomo, ma anche il diritto alla tutela dell'integrità dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente stesso ove normalmente la persona umana svolge la sua attività.

Inoltre gli artt. 9 e 32 della Costituzione i quali indicano la protezione della natura e dell'ambiente fra i compiti della Repubblica. Infatti, l'art. 9 dispone "la Repubblica tutela tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione" e l'art. 32 sancisce che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", ponendo in rapporto diretto natura, ambiente e salute umana.

Coseguentemente, la protezione civile deve essere considerata un diritto fondamentale della persona umana, a cui va attribuito il diritto ad essere adeguatamente protetta dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Il diritto alla protezione civile è anche un dovere di solidarietà sociale, che trova un oggetto di tutela penale nell'omissione di soccorso e nelle varie sfaccettature della tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente.

La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 418 del 9 novembre 1992, ha sostenuto che "la protezione civile ha il fine di tutelare da eventi calamitosi beni fondamentali degli individui e della collettività", osservando il carattere fondamentale dei beni individuali e collettivi coinvolti nelle attività di protezione civile, che richiede la mobilitazione generale non solo dell'apparato pubblico, ma anche dei volontari e della collettività in genere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì, 26 Aprile 2021

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