Le domande per ottenere l'autorizzazione devono essere presentate su carta resa legale almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesta come indicato all’art. 14.co.2 del DPR 495/92. Tali termini possono essere ridotti per motivi di pubblico interesse dichiarati dalle competenti autorità ovvero per documentati motivi di urgenza. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda viene evasa nel termine massimo di giorni tre, l’ente rilasciante ha facoltà di chiedere i diritti di urgenza.
Le domande per i transiti con macchine agricole eccezionali di cui all’art 104 del D.Lgs 285, deve essere presentata all’ente competente per la località di inizio del viaggio; l’ente competente entro dieci giorni dalla data di presentazione rilascia l’autorizzazione al transito.
Qualora per il rilascio debba essere acquisito il N.O. da parte di altri enti, gli stessi rispondono nel termine di dieci giorni dalla richiesta medesima. Il tempo ch intercorre tra la richiesta ed il rilascio del N.O. costituisce interruzione dei termini per l’ente presso il quale è presentata la domanda.
Per le macchine agricole – art. 104 – la durata massima dell’autorizzazione non può essere superiore a due anni , la minima non può essere inferiore da quattro mesi
Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.
La domanda deve essere presentata in bollo sul modello predisposto o su modulistica propria allegando:
descrizione del carico compreso la natura del materiale con cui è realizzato, la tipologia degli elementi che lo costituiscono nonché l'eventuale imballaggio;
schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante il veicolo con il carico nella configurazione di massimo ingombro;
le strade o i tronchi di esse interessate al transito;
il periodo di tempo per il quale si chiede l´autorizzazione;
fotocopia autentica del documento di circolazione o sostitutivo rilasciato dalla M.C.T.C.;
dichiarazione di verifica di transitabilità sul percorso richiesto rispettando i franchi di legge e di inscrivibilità in curva;
copia della assicurazione con scadenza e massimali ;
attestazione del versamento relativo all'indennizzo per maggior usura stradale di cui all'art.18 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 -Regolamento di Esecuzione del Codice della strada- ove previsto - da versare tramite la piattaforma PAGOPA;
attestazione del versamento relativo ai costi di istruttoria da versare tramite la piattaforma PAGOPA;
informativa ai sensi del GDPR 2016/679
Oneri a carico del richiedente
Indennizzo di maggior usura stradale (come da tabelle di legge) di cui all'art.18 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 -Regolamento di Esecuzione del Codice della strada- ove previsto - da versare tramite PagoPa. I bolli devono essere pagati tramite la piattaforma PagoPa
Oneri di procedura e sopraluogo
Versamento tramite la piattaforma PAGOPA con le seguenti singole, specifiche, nella causale:
1. costi di istruttoria per rilascio autorizzazione € 40,00;
2. costi per spese di sopraluogo € 20,00;
3. costi per provvedimenti di rinnovi e proroga € 20,00;
4. costi per cambio o aggiunta targa o convoglio non previsto nell'atto originario €10,00.
L'attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla domanda e farà parte integrante della documentazione necessaria per il successivo rilascio; la mancata produzione di tale versamento comporterà la restituzione o l'archiviazione della domanda inoltrata
LE DOMANDE PRIVE DI RIFERIMENTI ESSENZIALI COME INDICATI VERRANNO RESTITUITE AL RICHIEDENTE
Oltre ai costi dei versamenti di cui alla documentazione da presenmtare sono a carico del richiedente le spese inerenti eventuali sopralluoghi e accertamenti relativi alla agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie.
L'ente si riserva di chiedere la costituzione di polizza fidejussoria, assicurativa, bancaria a garanzia di eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e sue pertinenze nonchè a persone e cose in dipendenza del transito del veicolo eccezionale.
AVVISO:
A partire da martedì 17 aprile 2018 gli uffici della Città Metropolitana di Firenze per le pratiche relative a concessioni e autorizzazioni del codice della strada saranno aperti al pubblico nella nuova collocazione in Palazzo Medici Riccardi, con ingresso da via Ginori n.10
Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli ed i trasporti eccezionali posson essere dei seguenti tipi:
PERIODICHE : hanno validità per un numero indefinito di viaggi da effettuare in un periodo di tempo determinato ;
MULTIPLE : hanno validità per un numero definito di viaggi da effettuare in periodo di tempo determinato o in date prestabilite
SINGOLE : hanno validità per un singolo viaggio da effettuare in data stabilita o in data libera ma entro un periodo di tempo stabilito; in tal caso deve essere comunicata anticipatamente, di almeno 24 ore, all'ente concedente, la data fissata per il transito, che comunque deve essere effettuato nel periodo autorizzato.
Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre e mesi sei. Tali autorizzazioni, se non scadute, possono essere prorogate una sola volta, a domanda dell'interessato da presentare in carta semplice, per un periodo non superiore a quello originariamente concesso.
Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.
Tali autorizzazioni sono rinnovabili su domanda da presentare in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni a condizione che tutti i dati del veicolo, del carico e del percorso rimangano invariati.
L'autorizzazione alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente concedente.
Il documento di autorizzazione - in originale - deve sempre accompagnare il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non deve essere manomesso in alcun modo pena la immediata decadenza.
Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.
ATTENZIONE:
Dal 16/01/2023 nell’elenco “esclusioni strade”per il transito dei trasporti eccezionali di tipo annuale periodico, sono stati inseriti ulteriori divieti di transito sui ponti di alcune strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze.
Si raccomanda all’utenza di verificare correttamente l’itinerario tenendo presente le nuove prescrizioni.
E' obbligo del titolare dell'autorizzazione accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, la percorribilità delle strade o tratti di strade oggetto dell'autorizzazione.
E' facoltà dell'ente concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando non risulti compatibile con la conservazione della struttura stradale, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
Istituto del "silenzio-assenso"- Legge 241/90 art. 20 – trasformazione a seguito della Legge 80/2005
Al fine di non creare equivoci si informano gli utenti che ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge 80/2005 l'automatismo che prevede il formarsi del silenzio-assenso prevede alcune eccezioni che la legge stessa indica.
Le eccezioni sono elencate al n.4 dell'art. 3, comma 6-ter ed attengono ai procedimenti riguardanti l'ambiente e la pubblica sicurezza.
In particolare valgono, tra l'altro, per gli atti o procedimenti relativi al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla sicurezza pubblica ed alla pubblica incolumità.
Valgono inoltre in tutti quei casi in cui le norme prevedono l'emanazione di provvedimenti amministrativi formali in mancanza dei quali il silenzio della PA vale come rigetto dell'istanza.
IMPORTANTE: Per gli itinerari che non risultano negli allegati in elenco, rimane l’obbligo del richiedente di rivolgersi direttamente alle singole Amministrazioni
d. lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 - Codice della strada- artt. 10 –54-56-57-58-61-62 –82-83-84 – 104 –105-106 -114
d.p.r. 16 Dicembre 1992 n° 495 -Regolamento di Esecuzione e Attuazione- artt. 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 – 265-26-267-268;
D.P.R. 12 febbraio 2013 n.31
d.c.p. n°176 del 27ottobre 2003;
d.g.p. n°355 del 6 novembre 2003;
d.g.p. n°337 del 26 novembre 2007;
legge 80/2005 sul silenzio-assenso;
legge 241/90 sul silenzio-assenso.
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