Agenzie di Viaggi

Agenzie di Viaggi

Ufficio: Unità operativa servizi alle imprese, controlli e statistica -Ufficio agenzie di viaggio
Referente: Antonio Ugolini
Responsabile: Lara Fantoni
Indirizzo: Via Mercadante, 42
Tel: 0552760558 Camiciottoli, 0552760564 Mirannalti
Fax: 0552760534
E-mail: agenzieviaggio@cittametropolitana.fi.it, cristina.camiciottoli@cittametropolitana.fi.it, mario.mirannalti@cittametropolitana.fi.it, antonio.ugolini@cittametropolitana.fi.it
Orario di apertura: martedì dalle ore 9.00 alle 13.00, giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00, (solo su appuntamento il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00)

Descrizione

Il servizio gestisce tutti i procedimenti di apertura, chiusura, variazione, sospensione, cessazione di agenzia di viaggio, comprese quelle che operano a distanza (on line), con ricezione dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove ha sede l'agenzia, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); gestisce i procedimenti di apertura e chiusura di filiali e succursali (con ricezione di SCIA dal Suap) e di denominazione di agenzia; fornisce assistenza e consulenza per le nuove agenzie e per le imprese che già operano in questo settore; provvede al riconoscimento dei requisiti professionali di direttore tecnico e fornisce informazioni sulle modalità per il riconoscimento dei requisiti professionali di direttore tecnico; riceve le comunicazioni sui viaggi e sulle iniziative turistiche delle associazioni senza scopo di lucro

Documentazione da presentare

Per la richiesta di denominazione agenzia
Modello di richiesta di denominazione agenzia di viaggio e turismo
La Città Metropolitana riceve le richieste di denominazione da parte delle agenzie di viaggio che devono aprire e questa richiesta è propedeutica all'apertura dell'agenzia.
A partire dal 1° novembre 2008 non viene più svolto il servizio relativo al rilascio del nulla osta circa la denominazione da attribuire ad una agenzia di viaggio da parte del competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma - Ufficio C1.
Pertanto tutti coloro che intendono aprire una agenzia di viaggio o modificare la denominazione di una agenzia già operante, prima di presentare la Segnalazione certificata di inizio attività o la Comunicazione di variazione, devono inoltrare la presente richiesta (Mod. 7), contenente più opzioni di denominazioni possibili, alla Città Metropolitana di Firenze, Via Mercadante, 42.
L’Ufficio risponderà entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
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Per aprire un'agenzia di viaggi
Segnalazione certificata di inizio attività: autocertificazione da compilare per l'apertura di un'agenzia di viaggi e turismo.
La SCIA va inviata al Suap competente per territorio, che provvede all'inoltro alla Città Metropolitana entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione. Con riferimento alle diverse tipologie di attività di agenzia di viaggio previste all'articolo 87 della legge regionale 86 del 2016, si raccomanda di barrare una sola attività nel modello "inizio attività".
Gli allegati A, B, C, D, E, vanno compilati e allegati alla S.C.I.A. (Mod. 1) essendo essi dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e dichiarazioni sostitutive di certificazioni indispensabili per le autocertificazioni così come previsto dalla normativa vigente.
E’ necessario allegare polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata ai sensi dell’art.91 della L.R. 86 del 2016 e idonea garanzia  per i casi di insolvenza e fallimento (art.91 comma 1 e 2 l.r. 86 DEL 2016), indispensabilI per l’inizio dell’attività. (vedi Allegati)
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Per comunicare variazioni

Autocertificazioni da compilare per la comunicazione di variazioni così come previsto all'articolo 89 della L.R.T. 86/2016:
Le variazioni di:
- denominazione di agenzia i viaggio *,
- del titolare *,
- della persona preposta alla direzione tecnica,
- della denominazione o ragione sociale della società *,
- della sede legale della società *,
- della sede dell’agenzia *,
- AGENZIA DI VIAGGIO ON LINE - (come da parere della Regione Toscana, dovrà presentare comunicazione di variazione, anche l’agenzia di viaggio che intende variare la propria operatività in AGENZIA DI VIAGGIO ON LINE e cioè operare esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza);

devono essere comunicate al Suap competente per territorio (e alla Città Metropolitana per la variazione di denominazione) utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio, in base all'attività esercitata, si raccomanda di barrare una sola attività nel modello "comunicazione di variazione", gli allegati A, B, C, D, E, vanno compilati ed allegati alla comunicazione di variazione (Mod. 2) essendo essi dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e dichiarazioni sostitutive di certificazioni indispensabili per le autocertificazioni così come previsto dalla normativa vigente.
Si ricorda che la variazione relative all’attività esercitata secondo l’articolo 89, comma 5 della L.R. 86/2016 comporta l’obbligo di una nuova segnalazione certificata di inizio attività al Suap.
* In questi casi è necessario allegare appendice alle polizze assicurative con presa d’atto delle variazioni intervenute.
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Per aprire filiali o succursali
Comunicazione di apertura filiali o succursali di agenzie già legittimate ad operare altrove: autocertificazioni da compilare per l'apertura.
L'apertura di filiali o succursali di agenzie già legittimate a operare è soggetta a comunicazione al Suap competente per territoriola Città Metropolitana, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio (Comar_fil).
Con riferimento alle diverse attività di agenzie di viaggio previste all'articolo 87 della L.R. 86/2016: si raccomanda di barrare una sola attività nel modello "comunicazione apertura succursale".
E’ necessario dichiarare e autocertificare il possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile e contro il rischio di insolvenza e fallimento già stipulata per l’agenzia principale, con presa d’atto della apertura oggetto della presente comunicazione.
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Per comunicare variazioni nelle succursali o filiali
Stampati necessari per la comunicazione di variazioni così come previsto all'articolo 89 della L.R. 86/2016
Così come per le sedi principali, anche per le succursali o filiali è necessario comunicare al Suap competente per territorio le variazioni. La comunicazione deve essere fatta utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio. Con riferimento alle diverse attività di agenzia di viaggio previste dalla L.R. 86 del 2016, si raccomanda di barrare una sola attività nel modello "comunicazione variazione succursale".
Gli allegati A, B, C, D, E, vanno compilati e allegati alla comunicazione (Comap_fil), essendo essi dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione indispensabili per le autocertificazioni così come previsto dalla normativa vigente.
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Per comunicare la cessazione
Autocertificazioni da compilare per la comunicazione di cessazione di un'agenzia di viaggi
La cessazione di agenzia di viaggi deve essere comunicata al Suap competente per territorio utilizzando l'apposito modello (Mod. 5).
Si ricorda che nel caso si sia in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata da questo Ufficio la stessa deve essere riconsegnata insieme alla comunicazione di cessazione.
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Per comunicare la chiusura temporanea
Stampato da compilare per la comunicazione di chiusura temporanea dell’agenzia come previsto dall’art. 92 della L.R. 86 del 2016.
Qualora si intenda chiudere l’agenzia per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi il titolare ne deve informare il Suap competente per territorio indicandone i motivi e la durata utilizzando l’apposito modello (Mod. 6).
Non è consentita la chiusura temporanea dell’agenzia per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.
N.B. Non si può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati e fino a quando devono ancora svolgersi i viaggi da essa venduti.
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Per il Direttore Tecnico
 La competenza sugli esami per direttore tecnico di agenzia di viaggio è passata alla Regione Toscana dal primo gennaio 2016 e in base alla legge regionale n. 86 del 2016.
Gli esami per diventare direttore tecnico sono banditi, organizzati ed effettuati dalla Regione Toscana.
A puro titolo di informazione  e non allo scopo di inoltrare domanda di esame per direttore tecnico, si allega un file che elenca le materie d'esame e il programma di esame; anche le modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio sono variate in base alla nuova normativa regionale.
 La persona preposta alla direzione tecnica deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia, ai sensi dell'articolo 94 comma 5 della L.R. 86 del 2016.


Per la Polizza assicurativa di responsabilità civile
Elemento indispensabile per l'apertura e la prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio è la stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del turista a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno e a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici nonché la stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da insolvenza e fallimento, ai sensi dell'articolo 91 della L.R. 86 del 2016.
La dichiarazione di avvenuta stipula delle polizze assicurative in favore del cliente deve essere comunicata entro il 31 dicembre di ogni anno alla Città Metropolitana (art. 91 comma 3 L.R. 86 del 2016).
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Per le Attività complementari
Per comunicare attività complementari
Ai sensi dell'art. 90 della L.R. 86 del 2016, nei locali delle agenzie di viaggio aperte al pubblico è consentito la svolgimento di attività complementari, nell'osservanza delle rispettive normative di settore, purché l'attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre (Mod. 4).
La prevalenza è valutata sulla base del numero degli addetti e del fatturato.

Informazioni

Le agenzie di viaggio e turismo
Ai sensi della legge regionale toscana 86 del 2016, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” (articoli 87-95), che regola il settore, sono agenzie di viaggio di viaggio e turismo le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico, (Tour Operator);
b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico, (Tour Operator + Travel Agent);
c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alla a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico, (Travel Agent).
d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.
Le agenzie sono tenute a stipulare contratti di viaggio, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 79 del 2011 e del Codice del Consumo; le singole attività preparatorie e successive sono connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei contratti di viaggio.

Come aprire un’agenzia di viaggi e turismo
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La natura giuridica dell’agenzia di viaggi è quella di agenzia di servizi e comunque l'oggetto sociale deve indicare fra i suoi scopi l'attività di agenzia di viaggio.
La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di Regioni o Comuni Italiani. Coloro che intendono aprire una agenzia di viaggio o modificare la denominazione di una già operante, prima di presentare la Segnalazione certificata di inizio attività o la Comunicazione di variazione denominazione al Suap competente per territorio, devono inoltrare la richiesta (vedi modello 7), contenente più opzioni di denominazioni possibili, all'Ufficio Agenzie di Viaggio della Città Metropolitana di Firenze, Via Mercadante, 42 – Firenze, agenzieviaggio@cittametropolitana.fi.it  che risponderà entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Segnalazione certificata di inizio attività
La segnalazione (S.C.I.A.) può essere presentata, utilizzando l’apposito modello (Mod. 1) predisposto dall’Ufficio al Suap competente per territorio, che la invia alla Città Metropolitana entro 5 giorni.
La SCIA attesta il possesso dei titoli e l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti.
La stessa deve essere completa di tutte le informazioni richieste, perché dal momento della presentazione al Suap può essere iniziata l’attività; l’Ufficio Agenzie di viaggi della Città Metropolitana dispone di 60 giorni di tempo per verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti. Nel caso in cui la Segnalazione non fosse regolare o completa, l’Ufficio chiederà al Suap una nuova SCIA regolare o l'integrazione alla SCIA incompleta.
Nel caso fosse necessario, l’Ufficio dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, fissando un termine entro il quale l’interessato può provvedere a conformare la Segnalazione alle norme vigenti.
Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine l’Ufficio verifica se l’attività è stata conformata e dispone definitivamente circa la prosecuzione dell’attività.
Elementi essenziali per l’inizio dell’attività:
- attribuzione della denominazione dell’agenzia di viaggio previo accertamento da parte dell’Ufficio che sul territorio nazionale non operino agenzie con nominativo uguale o simile;
- titolare o legale rappresentante della società che sottoscrive la Segnalazione;
- direttore tecnico, nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante non possieda i titoli professionali richiesti per svolgere la funzione;
- locali per l’esercizio dell’attività, come previsto dall’art. 88 comma 3 della L.R.86/2016, per le agenzie che effettuano vendita al pubblico in locali aperti al pubblico (requisito non sussistente nel caso di agenzia di viaggio on-line).
Nei locali in cui si esercita l’attività di agenzia di viaggi è consentito lo svolgimento di attività complementari nel rispetto delle normative di settore, purché l’attività di agenzia di viaggi sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza sarà valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.
Le agenzie che effettuano vendita al pubblico devono essere in possesso del certificato di agibilità, o attestazione di un tecnico abilitato, che i locali hanno le caratteristiche previste dalla normativa vigente;
- dichiarazione di possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile e contro i rischi di insolvenza e fallimento;
- scelta del tipo di attività, tra quelle indicate al comma 1, lett. a), b), c), d) dell’art. 87 della L.R. 86/2016.
- Nel caso venga esercitata attività complementare, occorre essere in possesso della S.C.I.A. o autorizzazione rilasciata dall'autorità competente in relazione all’attività svolta e occorre comunicare le attività complementari al Suap competente per territorio, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività.

N.B.: si invita ad assicurarsi, presso il Comune dove è ubicata l’agenzia, che il fondo destinato all’attività rientri nella destinazione d’uso di uso commerciale o di ufficio.
Nel caso si scelga di svolgere attività complementare successivamente all’apertura dell’agenzia di viaggi, bisogna comunicare al Suap la nuova attività svolta presentando la S.C.I.A. tramite l’apposito modello (Mod. 4).
Per quanto riguarda l’apertura di filiali e succursali di agenzie già legittimate ad operare altrove, esistono i seguenti obblighi:
• comunicare l’apertura tramite SCIA al Suap competente per territorio, utilizzando i modelli predisposti dall’Ufficio
Per gli altri requisiti (titolare, direttore tecnico, polizza assicurativa) vale quanto già esistente per l’agenzia principale.
Variazioni
(per agenzie già aperte)
Le variazione relative alle attività esercitate secondo l’articolo 89 comma 5 della L.R. 86/2016 comporta l’obbligo di una nuova segnalazione certificata di inizio attività al Suap.
Ogni variazione relativa a:
• denominazione dell’agenzia;
• titolare o al rappresentante legale della società;
• persona preposta alla direzione tecnica;
• denominazione o ragione sociale della società;
• sede dell’agenzia;
• sede legale della società
• agenzia di viaggio ON LINE -  (come da parere della Regione Toscana, dovrà presentare comunicazione di variazione, anche l’agenzia di viaggio che intende variare la propria operatività in AGENZIA DI VIAGGIO ON LINE e cioè operare esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza); 
comportano l’obbligo di comunicazione di variazione al Suap, utilizzando l’apposito modello.
Agenzie di viaggio on line
Le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle disposizioni elencate nei paragrafi precedenti ad esclusione del possesso del locale aperto al pubblico; le agenzie di viaggio on line sono comunque tenute a comunicare l'indirizzo della propria sede legale.
Controlli sulle attività di agenzia di viaggio
L’esercizio abusivo delle attività riservate dalla legge alle agenzie di viaggi è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria. La Città Metropolitana dispone l’ordine di cessare l’attività abusiva.
La violazione di tale ordine comporta sanzioni di natura penale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
agenzieviaggio@cittametropolitana.fi.it
Cristina Camiciottoli - tel. 055. 2760558 - e-mail : cristina.camiciottoli@cittametropolitana.fi.it
Mario Mirannalti - tel. 055. 2760564 - e-mail : mario.mirannalti@cittametropolitana.fi.it
Responsabile Unità Operativa: Dr. Antonio Ugolini - tel. 055. 2760555
Fax dell’Ufficio 055. 2760534
L’Ufficio si trova in Via Mercadante, 42 - Firenze
Riceve nei giorni di:
martedì dalle 9.00 alle 13.00
giovedì dalle 9.00 alle 13.00
(solo su appuntamento il giovedì dalle 15.00 alle 17.00)

Avvertenze

 

 

Normativa di riferimento

L.R. 86/2016 come modificata dalla legge regionale n. 51 dell’agosto 2020.
Regolamento di attuazione della legge regionale 86/2016, entrato in vigore l'11 agosto 2018.

Ultimo aggiornamento: Venerdì, 05 Gennaio 2024

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