Concessioni di pubblicità sulle strade provinciali

Concessioni di pubblicità sulle strade provinciali

Ufficio: Pubblicità sulle strade
Referente: Riccardo Nardi
Responsabile: Dabizzi Rita
Indirizzo: Via Ginori 10 - 50123 Firenze
Tel: 0552760304
Fax: 0552760676
E-mail: E-mail: pubblicita@cittametropolitana.fi.it Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
Orario di apertura: Apertura al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 (solo su appuntamento) Telefonate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Descrizione

E' soggetta ad autorizzazione o concessione, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 23 del codice della strada ed articoli collegati del regolamento di attuazione, la collocazione o esposizione di mezzi pubblicitari, sia a carattere temporaneo che permanente, lungo la viabilità o in vista di essa. Il Servizio si occupa del rilascio di concessioni, nulla osta ed autorizzazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo o in vista da strade Provinciali e Regionali, applica il relativo corrispettivo, segue e cura le riscossioni.

Modalità di richiesta

La domanda deve essere presentata in bollo sul modello predisposto e scaricabile in formato pdf, in base al tipo di installazione pubblicitaria oggetto di richiesta; non può essere cumulativa per più installazioni pubblicitarie; le domande prive dei riferimenti essenziali verranno restituite al richiedente.

Per presentare domanda al protocollo è necessario prima aver pagato i diritti di istruttoria e marca da bollo tramite collegamento Bollo e diritti di istruttoria Pubblicita | Città Metropolitana di Firenze (055055.it)

Allegare alla domanda  attestazione del versamento

Requisiti del richiedente

Soggetti interessati al rilascio di concessioni, nulla osta ed autorizzazioni per la collocazione dei mezzi pubblicitari

Documentazione da presentare

La domanda deve essere presentata compilando il modello predisposto in base al tipo di installazione pubblicitaria oggetto di richiesta, allegando:
• tutta la documentazione richiesta indicata all’interno del modello;
•Attestazione del versamento per oneri di istruttoria e marca da bollo tramite link di cui sopra, alla sezione MODALITA' DI RICHIESTA
•Informativa ai sensi del GDPR 2016/679

 

E' fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di esenzione.                                                      
Il canone pubblicitario non è dovuto nei casi previsti dall'art 31 del Regolamento canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

ELENCO STRADE REGIONALI
N° 2 Cassia
N° 66 Pistoiese
N° 69 Di Val d'Arno
N° 70 Della Consuma
N° 222 Chiantigiana
N° 302 Brisighellese - Ravennate
N° 325 Val di Setta a Val di Bisenzio
N° 429 Di Val d'Elsa
N° 436 Francesca

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Insegne di esercizio (Vedi successive Avvertenze)
Scritta in caratteri alfanumerici, completa di eventuali simboli e marchi dell'azienda dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
Saranno considerate "insegna di esercizio" tutte le seguenti tipologie:
insegne collocate in aderenza al fabbricato e posizionate a filo dei muri perimetrali;
- insegne a bandiera, posizionate su prospetto del fabbricato e sporgenti rispetto al filo dei muri perimetrali;
- insegne entro vetrine, (vetrofanie);
- insegne su tende esterne;
- insegne collocate sulla copertura/tetto del fabbricato;
- insegne collocate su struttura propria e sistemate all’interno dell’area pertinenziale in cui ha sede l’attività, (impianti su strutture portanti di tipo leggero, totem, pennoni con bandiere, ecc…..).

Preinsegne (Vedi successive Avvertenze)
Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventuali simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o entrambe le facce finalizzata a pubblicizzare la sede dove si svolge una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 Km; non può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Cartello o impianto pubblicitario
Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una o entrambe le facce, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Striscione Locandina o Stendardo (Vedi successive Precisazioni)
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La Locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Segno orizzontale reclamistico
La riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici

Impianto pubblicitario di servizio
Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (rientrano in tale tipologia paline fermate autobus, pensiline, parapedonali, cestini rifiuti, orologi, panchine e simili)

Impianti di pubblicità e propaganda
Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività non individuabile secondo le definizioni precedenti; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Segnali Turistici e di Territorio ( art. 134) (Vedi successive Avvertenze)
Rientrano in tale categoria i segnali utili alla guida dei quali, a titolo esemplificativo, si riportano alcune tipologie: Pronto soccorso; Assistenza meccanica; Rifornimento; Motel; Campeggio ecc.

Segnali che Forniscono Servizi Utili (art. 136)
Rientrano in tale categoria i segnali utili alla guida dei quali, a titolo esemplificativo, si riportano alcune tipologie: Pronto soccorso; Assistenza meccanica; Rifornimento; Motel; Campeggio ecc.

Iter procedura

• Il ritiro del provvedimento finale avviene a seguito di comunicazione inviata dall’ufficio Concessioni/Autorizzazioni Pubblicità, nella quale saranno descritte le modalità per il ritiro dello stesso;
• I provvedimenti per i quali viene rilasciato il nulla osta devono successivamente ottenere, a cura del richiedente, l’atto autorizzativo che viene rilasciato dal Comune competente per territorio.
• In caso di diniego, rinuncia o decadenza del provvedimento, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione degli oneri  e canoni versati.
• L’atto autorizzativo rilasciato è sempre revocabile da parte dell’Amm.ne della Città Metropolitana di Firenze, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi variazioni ambientali, commerciali e di traffico. La revoca è efficace dalla data indicata nel provvedimento stesso.
• Il titolare dell’atto autorizzativo può rinunciare allo stesso dandone comunicazione scritta alla Direzione che ha rilasciato il provvedimento. La rinuncia all’esposizione, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato.
• L’atto autorizzativo rilasciato è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.
Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà, il subentrante che intenda mantenere l’occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di voltura. Il successore è tenuto a versare il corrispettivo dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare.

La collocazione di mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati formalmente delimitati con verbale, rimane subordinata alla acquisizione del Nulla Osta da parte dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze. Fanno eccezione gli impianti installati con carattere temporaneo e quelli identificati come "insegne di esercizio", "segnaletica prevista dagli art. 134 e 136 del regolamento di attuazione del codice della strada" ed "impianti di preinsegne" per i quali il Comune può rilasciare autonomamente il provvedimento autorizzativo inoltrando successivamente copia dell'Atto alla Città Metropolitana.

Centri abitati formalmente delimitati ricadenti lungo la viabilità regionale e la viabilità provinciale ( art. 4 codice della strada e Circolare Ministeriale 29 dicembre 1997, n.6709/97) ultimo aggiornamento , gennaio 2010): Scarica elenco completo in formato PDF dagli allegati
 

 

Costi

Adempimenti
Il soggetto richiedente e' tenuto a versare il corrispettivo, per il rilascio del provvedimento autorizzativo:
- alla Città Metropolitana di Firenze - quando l'esposizione si trova su strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze ovvero all'esterno del centro abitato formalmente delimitato;
- all'Amministrazione Comunale - quando l'esposizione si trova all'interno del centro abitato, formalmente delimitato/consegnato a seguito del VERBALE redatto in contraddittorio TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E IL COMUNE INTERESSATO con il quale vengono stabilite e disciplinate le rispettive competenze.

Il corrispettivo e' determinato da parte dell’ ente concedente sulla base di un prezziario annuale (art.53 comma 7 regolamento di attuazione del C.d.S.).
IL CORRISPETTIVO E' DOVUTO PER ANNO SOLARE.
IL TITOLARE DELL'ATTO AUTORIZZATIVO INCORRE NELLA DECADENZA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ENTRO L'ANNO DI RIFERIMENTO O, COMUNQUE DOPO DUE MANCATI PAGAMENTI DEL DOVUTO
Il corrispettivo per il rilascio dell'atto autorizzativo deve essere versato alla Città Metropolitana di Firenze dall'intestatario dell'atto:
- per il primo anno solare, al momento del rilascio dell'atto;
- per gli anni successivi, tramite gli appositi bollettini che saranno recapitati all'utente dalla Città Metropolitana di Firenze o suo concessionario.


Alcuni Chiarimenti:
l'importo richiesto è un corrispettivo di natura "patrimoniale" inerente il godimento di un bene pubblico, mentre l'imposta applicata dai comuni è "un'obbligazione tributaria"; può quindi coesistere la duplicità del prelievo essendo diversa la natura giuridica della tassa o imposta e del canone.

Tempi

Validità dell’autorizzazione
L'atto autorizzativo all'installazione di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.Il soggetto titolare dell'autorizzazione, qualora intenda ,variare il messaggio pubblicitario, decorsi almeno tre mesi dal rilascio del provvedimento, deve farne domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio.Possono essere allegati alla domanda originaria anche piu' bozzetti pubblicitari precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che comunque non può essere inferiore a tre mesi. (art. 53 comma 3 e 6 del D.P.R. 16/12/1992 n°495)

Avvertenze

Precisazioni
Tutta la cartellonistica pubblicitaria in genere unitamente alla segnaletica stradale , rappresentano un elemento da monitorare e controllare, al fine di perseguire l’obiettivo di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico e architettonico dell’intero territorio Provinciale. Tali elementi concorrono ad articolare sia lo spazio pubblico che quello privato e spesso si connotano come l’espressione più immediata ed appariscente dell’immagine di un paesaggio o di una città.

Nel caso in cui i seguenti mezzi pubblicitari - Cartelli, Impianto di Preinsegne ed Impianti di Servizio ed insegne di esercizio - ricadano nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela panoramica e paesaggistica o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico (Codice dei Beni Culturali, D.Lgs.22/01/2004 n°42), occorre allegare alla domanda L'ATTO AUTORIZZATIVO RILASCIATO IN MERITO, DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO. Nel caso in cui tale Atto non risulti favorevole, la Città Metropolitana di Firenzenon potrà istruire la richiesta; sarà pertanto emesso provvedimento di diniego [art. 23 del codice della strada ed artt. 47-57 del regolamento di attuazione]. Sono esentate dal produrre il parere in questione le richieste riferite ai seguenti mezzi pubblicitari o segnali:
- Striscioni, Locandine o Stendardi, (Art.47, comma 5 e art.51 comma 10, del D.P.R. 16/12/1992 n.495), con esposizione a carattere temporaneo;
- Segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (Art.134 e Art.136, del D.P.R. 16/12/1992 n.495)

Istituto del "silenzio-assenso"
" - Legge 241/90 art. 20 - trasformazione a seguito della Legge 80/2005.
Al fine di non incorrere in equivoci si informano gli utenti che per tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati da questo ufficio non si applica l'istituto del silenzio assenso poiché, ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge 80/2005 l'automatismo che prevede il formarsi di tale istituto prevede alcune eccezioni che la legge stessa indica.
Le eccezioni sono elencate al n.4 dell'art. 3, comma 6-ter ed attengono agli atti ed ai procedimenti riguardanti :
- la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;
- il patrimonio culturale e paesaggistico;
- l'ambiente.
Valgono inoltre in tutti quei casi in cui le norme prevedono l'emanazione di provvedimenti amministrativi formali, in mancanza dei quali, il silenzio della Pubblica Amministrazione vale come rigetto dell'istanza

Avvertenze

Insegne di Esercizio (Art.47 comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n.495) –
Rientrano nelle “insegna di esercizio” tutte le seguenti tipologie:
- insegne collocate in aderenza al fabbricato;
- insegne a bandiera, posizionate su prospetto del fabbricato e sporgenti rispetto al filo dei muri perimetrali;
- insegne entro vetrine, (vetrofanie);
- insegne su tende;
- insegne collocate sulla copertura/tetto del fabbricato;
- insegne collocate su struttura propria e sistemate all’interno dell’area pertinenziale in cui ha sede l’attività, (impianti su strutture portanti di tipo leggero, totem, pennoni con bandiere, ecc…..).

Insegne di esercizio -
Nel caso in cui si debba procedere alla installazione o alla regolarizzazione, di una o più insegne di esercizio, da collocare in aderenza, a bandiera o sulla copertura/tetto, dello stesso edificio o prospetto, dovrà essere presentata a questi uffici, un'unica domanda. Per le insegne di esercizio montate su struttura propria, da installare o regolarizzare, sempre che ricadano all'interno delle pertinenze accessorie in cui ha sede l'attività, dovrà essere presentata a questi uffici, specifica domanda per ogni singola insegna.

Segnali turistici e di territorio e Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (Art.134 e Art.136 del D.P.R. 16/12/1992 n.495)
La cartellonistica turistica di territorio e di indicazione di servizi utili, installati su qualsiasi tipologia di impianto, sono classificabili secondo la categoria di “segnali stradali”, così come previsto dal Codice. Lo scopo primario di tale segnaletica consiste nel fornire indicazioni agli utenti della strada in modo tale da reperire agevolmente luoghi o attività.
Questo tipo di segnaletica può essere integrata, in aggiunta e subordinatamente al servizio segnalato, con un messaggio pubblicitario, riportante il logo della attività che si vuole indicare oltre alla denominazione della stessa.

La collocazione di tale segnaletica - Segnali turistici e di territorio- è subordinata al rispetto delle seguenti inderogabili prescrizioni:
- il titolare dell’impianto non potrà opporsi all’installazione di ulteriore segnaletica contenente anche messaggi pubblicitari, da parte di altri soggetti, fino al completamento dell’impianto;
- rimane convenuto che, sia il titolare sia i singoli inserzionisti, in ugual misura, devono adoperarsi a far si che la struttura ancorata a terra, nonché i pannelli che riportano i messaggi pubblicitari a questa applicati, risultino sempre da un punto di vista statico calcolati correttamente secondo le normative specifiche ed in buono stato di manutenzione.
- rimane convenuto che, sia il titolare sia i singoli inserzionisti rimangono, in ugual misura, responsabili di qualsiasi danno che dovesse derivare a persone o cose a causa della inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo;
- sia il titolare sia i singoli inserzionisti dovranno attenersi alle prescrizioni previste dalle normative nazionali nonché per quanto stabilito in merito dalla Città Metropolitana di Firenze, attraverso REGOLAMENTI, eventuali DISCIPLINARI TECNICI e relativa MODULISTICA da compilare e trasmettere a questi uffici, per il rilascio del parere.
- Nel caso in cui la titolarità dell’impianto sia pubblica, al fine di realizzare un “gruppo segnaletico unitario”, sarà a cura del suddetto titolare far si che la struttura ancorata a terra, tenendo conto del numero dei pannelli che riportano i segnali specifici a questa applicati, risulti sempre da un punto di vista statico calcolata correttamente, secondo le normative specifiche ed in buono stato di manutenzione; rimane a carico del singolo inserzionista privato, la normale manutenzione e la verifica periodica dell’ancoraggio alla struttura portante, del proprio pannello.

Segnali di indicazioni di servizi utili, (Art.136, del D.P.R. 16/12/1992 n.495)
La collocazione di tali segnali è subordinata al rispetto delle seguenti inderogabili prescrizioni nel rispetto delle Direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2000, punto 5.3.2., e II° Direttiva Ministeriale del 21 marzo 2006, punto 6.
- la segnaletica di indicazioni di servizi utili deve essere installata solo nelle immediate vicinanze del servizio segnalato, il segnale stesso deve essere realmente “prossimo”al servizio che si intende indicare;
- la segnaletica può altresì essere integrata con pannelli riportanti la distanza in metri, tra il segnale e l’attività da segnalare; , al fine di fare ulteriore chiarezza, si specifica che la distanza tra il segnale e l’attività da segnalare, non dovrà superare genericamente la misura di mt.1000, ad eccezione di quanto riportato al punto (D1) del “Disciplinare Tecnico sulla Segnaletica Art.134 e Art.136 del D.P.R. 16/12/1992 n.495”.

Preinsegne (Art.47, comma 2, del D.P.R. 16/12/1992 n.495)
Tutte le “preinsegne” dovranno essere omogenee e conformi al ‘Disciplinare Tecnico sulle Preinsegne’ concordato tra la Provincia di Firenze e le Associazioni di Categoria, approvato con Atto Dirigenziale in data 03.03.2009 nr.761 nel quale sono stabilite regole specifiche inerenti il posizionamento, le caratteristiche dimensionali e l’impostazione cromatica e grafica. Scarica il “Disciplinare Tecnico Preinsegne”, in formato PDF dagli allegati.
La collocazione di tali mezzi pubblicitari - Preinsegne, - è subordinata al rispetto delle seguenti inderogabili prescrizioni:
- il titolare non potrà opporsi all’installazione di ulteriori pannelli recanti messaggi pubblicitari anche di diversa categoria merceologica, da parte di altri soggetti, fino al completamento dell’impianto;
- rimane convenuto che, sia il titolare sia i singoli inserzionisti, in ugual misura, devono adoperarsi a far si che la struttura ancorata a terra, nonché i pannelli che riportano i messaggi pubblicitari a questa applicati, risultino sempre da un punto di vista statico calcolati correttamente secondo le normative specifiche ed in buono stato di manutenzione.
- rimane convenuto che, sia il titolare sia i singoli inserzionisti rimangono, in ugual misura, responsabili di qualsiasi danno che dovesse derivare a persone o cose a causa della inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo;
- sia il titolare sia i singoli inserzionisti dovranno attenersi alla prescrizioni previste dalle normative nazionali nonché per quanto stabilito in merito dalla Città Metropolitana di Firenze.

Dal 1° GENNAIO 2019
Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo "Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse" approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 119 del 19/12/2018

Normativa di riferimento

D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (Codice della strada art. 14 - 23 )
D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione art. 47/57)
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446 e successive modifiche ed integrazioni

Ultimo aggiornamento: Giovedì, 01 Dicembre 2022

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