Concessioni nulla-osta e canone di occupazione suolo pubblico

Concessioni nulla-osta e canone di occupazione suolo pubblico

Ufficio: Cosap (Concessioni, nulla osta e canone occupazione suolo pubblico)
Referente: Eliana Trapuzzano, Cristina Tonola
Responsabile: Rita Dabizzi
Indirizzo: Via Ginori 10 - 50123 Firenze
Tel: 0552760163-0552760785
Fax: 0552760676
E-mail: occupazioni@cittametropolitana.fi.it - Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.
Orario di apertura: Apertura al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 (solo su appuntamento) Telefonate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Descrizione

Con decorrenza 1 gennaio 2004 la Provincia ha istituito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 del D.Lgs 446 /1997 il regolamento per occupazioni spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Il Servizio Cosap provvede al rilascio di concessioni, nulla osta e autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e private, soggette a vincolo stradale su strade Provinciali e Regionali in gestione alla Città Metropolitana, applica il relativo canone, segue e cura le riscossioni.

Modalità di richiesta

La domanda deve essere presentata in bollo sul modello predisposto scaricabile in formato pdf

Va compilata l'Informativa ai sensi del GDPR 2016/679

Requisiti del richiedente

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
ponteggi, cantieri edili, carico e scarico merci, pedane, banchi, chioschi, edicole, occupazione sede stradale, accessi temporanei di cantiere, ecc.;
OCCUPAZIONI PERMANENTI:
ACCESSI CARRABILI: civile abitazione, attività agricola, attività commerciale industriale o artigianale, pedonale;
ACCESSI IMPIANTI STRADALI per distributori carburanti;
OCCUPAZIONI SU PERTINENZE STRADALI: muri di sostegno, marciapiedi, pose di servizi, aerei sotterranei con percorrenze longitudinali, allacciamenti, attraversamenti, pozzetti, armadi riparatori-e opere simili;
OPERE IN FASCIA DI RISPETTO STRADALE: recinzioni, piantumazioni, scavi (bombole GPL, pozzetti, piscine, laghi artificiali ecc.), ampliamenti edifici, volumi tecnici (cabine camerette ecc.).

Documentazione da presentare

• tutta la documentazione richiesta;

• l'Informativa ai sensi del GDPR 2016/679

La domanda non può essere cumulativa per più occupazioni.

Le domande prive dei seguenti riferimenti essenziali  verranno restituite al richiedente:
• nome, dati anagrafici e codice fiscale o partita IVA del proprietario per le persone fisiche – denominazione per Società e persone giuridiche;
• motivo della richiesta;
• esatta individuazione della S.P. / S.R., progressiva Km, indirizzo dell’intervento;
• giorni e superficie occupata;
• elaborati tecnici, come indicato nel foglio allegato allo schema di domanda e firmati dal tecnico e dal proprietario.

 

 

 

Iter procedura

-Il ritiro del provvedimento finale avviene a seguito di comunicazione inviata dall’ufficio COSAP nella quale saranno descritte le modalità per il ritiro dello stesso;
-I provvedimenti non ritirati entro 60 giorni dalla data della comunicazione  saranno considerati decaduti e verranno definitivamente archiviati ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma a del Regolamento COSAP vigente;
-I provvedimenti per i quali viene rilasciato il nulla osta devono successivamente ottenere, a cura del richiedente, l’atto autorizzativo che viene rilasciato dal Comune  competente.

In caso di diniego, rinuncia o decadenza del provvedimento, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione degli oneri  e canoni versati.
Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile da parte dell’Amm.ne Prov.le, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi variazioni ambientali,commerciali e di traffico. La revoca è efficace dalla data indicata nel provvedimento stesso.
Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all’occupazione dandone comunicazione scritta alla Direzione che ha rilasciato il provvedimento. La rinuncia all’occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato.
Il provvedimento di concessione o di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà, il subentrante che intenda mantenere l’occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di voltura. Il successore è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare.

Costi

Il canone deve essere corrisposto:
alla Città Metropolitana:
quando l’occupazione si trova su strade di competenza della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, ovvero all’esterno del centro abitato formalmente delimitato.
all'Amministrazione Comunale:
quando l’occupazione si trova all’interno del centro abitato, formalmente delimitato/consegnato a seguito del VERBALE SOTTOSCRITTO TRA LA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE E IL COMUNE INTERESSATO che disciplina le rispettive competenze.

IL CANONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E' DOVUTO PER ANNO SOLARE.

IL TITOLARE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE INCORRE NELLA DECADENZA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE ENTRO L’ANNO DI RIFERIMENTO O, COMUNQUE DOPO DUE MANCATI PAGAMENTI DEL DOVUTO.

 IL CANONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEE O IL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DEVONO ESSERE CORRISPOSTI ALLA CITTA' METROPOLITANA, DALL’INTESTATARIO DELL’ATTO EMESSO:
   - per il primo anno solare: al momento del ritiro dell'atto;
   - per gli anni successivi: tramite gli appositi bollettini che saranno recapitati all’utente dalla Città Metropolitana  o suo concessionario.

Informazioni

Si informano gli utenti che a breve le domande per l'occupazione del suolo pubblico di competenza della Città Metropolitana di Firenze dovranno essere presentate tramite il nuovo portale online accessibile al seguente link (servizio al momento non attivo):

            https://easy.cittametropolitana.fi.it/frontoffice-portal/index/CMFI/SP

Avvertenze

ISTITUTO DEL "SILENZIO-ASSENSO” - Legge 241/90 art. 20 – trasformazione   a seguito della Legge 80/2005.
Al fine di non incorrere in equivoci si informano gli utenti che per tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati da questo ufficio non si applica l’istituto del silenzio assenso poiché, ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge 80/2005 l’automatismo che prevede il formarsi di tale istituto prevede alcune eccezioni che la legge stessa indica.
Le eccezioni  sono elencate al n.4 dell’art. 3, comma 6-ter ed attengono agli atti ed ai procedimenti  riguardanti :
- la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;
- il patrimonio culturale e paesaggistico;
- l’ambiente.
Valgono inoltre in tutti quei casi in cui le norme prevedono l’emanazione di provvedimenti amministrativi formali, in mancanza dei quali, il silenzio della Pubblica Amministrazione vale come rigetto dell’istanza

Normativa di riferimento

D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (Codice della strada art. 14 - 23 )
D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione art. 47/57)
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446 e successive modifiche ed integrazioni

Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio della Provincia di Firenze, approvato con D.C.P. n°176 del 24 Ottobre 2003, scaricabile in formato pdf dalla sezione Allegati; ultimi aggiornamenti e modifiche:
D.C.P. n° 35 del 12 Aprile 2005;
D.C.P. n° 44 del 04 Aprile 2006;
D.G.P. n° 402 del 14 Novembre 2006;
D.C.P. n° 218 del 19 Dicembre 2006
D.G.P. n° 185 del 6 Giugno 2007
D.G.P. n° 301 del 31 Ottobre 2007
D.G.P. n° 337 del 26 Novembre 2007
D.G.P. n° 42 del 04 Marzo 2008
D.G.P. n° 153 del 15 Settembre 2008
D.G.P. n° 251 del 29 Ottobre 2008
D.G.P. n° 5 del 13 gennaio 2009
D.G.P. n°225 del 10 novembre 2009
D.C.P. n° 190 del 23 dicembre 2009
D.G.P. n° 6 del 19 gennaio 2010

Ultimo aggiornamento: Giovedì, 18 Aprile 2024

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